AIDALogo: AIDALo Statuto
Versione approvata dall'Assemblea dei soci il 15 marzo 2002.

TITOLO I (Denominazione e finalità)
ART. 1 (Denominazione e finalità)
ART. 2 (Compiti ed Attività)
ART. 3 (Durata)
ART. 4 (Patrimonio)
TITOLO II (Membri dell'Associazione)
ART. 5 (Qualità dei soci)
ART. 6 (Ammissione dei soci)
ART. 7 (Quote associative)
ART. 8 (Diritti e Doveri dei soci)
ART. 9 (Cessazione della qualità di socio)
 
TITOLO III (Organi dell’Associazione)
ART. 10 (Organi principali)
ART. 11 (L’Assemblea dei soci)
ART. 12 (Il Consiglio Direttivo)
ART. 13 (Il Presidente)
ART. 14 (Il Vicepresidente)
ART. 15 (Il Segretario-Tesoriere)
ART. 16 (Il Comitato Esecutivo)
ART. 17 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)
ART. 18 (Decadenza dalle cariche sociali)
ART. 19 (Esercizio sociale)
TITOLO IV (Gruppi di studio e pubblicazioni societarie)
ART. 20 (Gruppi di studio e Sezioni di lavoro)
ART. 21 (Pubblicazioni societarie)
TITOLO V (Disposizioni generali)
ART. 22 (Scioglimento dell’Associazione)
ART. 23 (Modifiche dello Statuto)
ART. 24 (Regolamento)
ART. 25

STATUTO

TITOLO I
(Denominazione e finalità)

ART. 1
(Denominazione e finalità)
L'Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata (d’ora in avanti Aida), costituita a Roma il 12/4/1983 presso l'Istituto di Studi e Ricerche sulla Documentazione Scientifica del CNR, ha sede in Roma in via dei Tizii n.6b presso il Consorzio per le Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca (CASPUR), non persegue fini di lucro e si propone le seguenti finalità:
a) concorrere, con altre istituzioni alla definizione, alla conoscenza e allo sviluppo della scienza della documentazione e dell’informazione, come aree culturali specifiche per l’esercizio e lo svolgimento della pratica documentaria e informativa;
b) affermare la professione del documentalista intesa come un’attività ad elevato contenuto specialistico, avente come oggetto la trasformazione o la riduzione del documento a unità informative, la creazione dei linguaggi documentari, l’archiviazione, il ritrovamento e la circolazione delle informazioni.

ART. 2
(Compiti ed Attività)
Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l’Aida intende:
a) associare a livello nazionale ed internazionale, persone ed enti che operano nel campo della documentazione e della gestione delle informazioni;
b) promuovere studi, ricerche ed applicazioni nel campo di cui all’art. 1 punto a);
c) sviluppare e diffondere la conoscenza dei linguaggi documentari e dei sistemi informativi;
d) promuovere la formazione dei lessici documentari e dei thesauri generali e speciali;
e) favorire l’istituzione e la concessione di borse di studio e di altre forme di agevolazioni presso le istituzioni e le scuole italiane e straniere al fine di sviluppare studi e ricerche nei settori di cui al citato art. 1 punto a);
f) promuovere attività per favorire l’utenza e l’utilizzazione più adeguata dei servizi di documentazione ed informazioni;
g) fornire supporto o consulenza in materia di metodologia e tecnica documentaria, organizzazione e gestione dei centri di documentazione e di informazione nel rispetto delle finalità statutarie;
h) promuovere e curare pubblicazioni di materiali a stampa o su altri supporti per lo studio, la ricerca e l’applicazione nei settori di cui all’art. 1 punto a);
i) promuovere ed organizzare congressi, convegni ed ogni altra forma di vita associativa;
l) collaborare con associazioni affini.

ART. 3
(Durata)
L’Aida dura sino a quando l’Assemblea dei soci ne deliberi lo scioglimento con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 4
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Aida è costituto da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative annuali versate dai soci;
b) dai proventi delle pubblicazione e dalle attività dell’Associazione;
c) da sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti a suo favore;
d) contributi derivanti da cessione dell’annuario e spazi sulla pubblicazione;
e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

TITOLO II
(Membri dell'Associazione)

ART. 5
(Qualità dei soci)
L’Aida comprende le seguenti categorie di soci: soci fondatori, soci onorari, soci collettivi, soci ordinari, soci sostenitori.
Tale distinazione non modifica in alcun modo la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

a) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione;

b) possono essere soci ordinari le persone fisiche che svolgono studi o attività professionale nei settori della scienza e della documentazione e dell’informazione;

c) possono essere soci collettivi tutti gli enti pubblici o privati all’interno di quali si svolga attività documentaria di produzione e di gestione delle informazioni. Gli enti che divengono soci collettivi sono rappresentati nell’Aida mediante specifica delega ad una persona fisica che svolga attività documentaria nello stesso ente;

d) possono essere soci onorari le persone fisiche che, per loro rilevanza culturale, politica o scientifica, hanno contribuito in modo determinante alle finalità dell’Associazione o, in genere, allo sviluppo di una politica o cultura della documentazione in Italia;

e) sono soci sostenitori coloro che, inoccupati, condividono le finalità generali dell'Aida e sono interessati a seguirne le attività anche in vista di una futura qualificazione professionale.

ART. 6
(Ammissione dei soci)
La richiesta di ammissione di socio ordinario, collettivo, sostenitore deve essere presentata al Presidente dell’Aida secondo le norme stabilite dal Regolamento. Le richieste di ammissione sono approvate su delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio onorario è proposta dal Presidente, deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

ART. 7
(Quote associative)
I soci fondatori, ordinari, collettivi, sostenitori sono tenuti a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 8
(Diritti e Doveri dei soci)
Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e le norme stabilite dal Regolamento dell’Aida e le altre disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione, ed hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
a) Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto a partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate dall’Aida;
b) i soci fondatori, ordinari, collettivi, sostenitori hanno diritto a partecipare, con diritto di voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del Codice Civile alle assemblee generali, ordinarie e straordinarie dei soci;
c) i soci onorari non hanno diritto di voto;
d) tutti i soci possono altresì partecipare in qualità di osservatori o consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo se esplicitamente invitati dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 9
(Cessazione della qualità di socio)
a) La qualità di socio ordinario, collettivo, sostenitore si perde per dimissioni, decadenza ed esclusione.
b) La qualità di socio fondatore permane in quanto titolo d’onore, pur cessando in caso di dimissioni ogni diritto dell’associato.
c) Le dimissioni, motivate e presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della data di scadenza, sono accolte dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
d) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a seguito di inadempienza nel versamento della quota di iscrizione o altri eventuali oneri da almeno un anno. Il socio decaduto avrà diritto a ripresentare domanda d’iscrizione come all’art. 6.
e) L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti nei seguenti casi:
1) perdita dei requisiti di cui all’art. 5;
2) contravvenzione agli articoli del presente Statuto;
3) comportamento contrario alle finalità e scopi dell’Associazione.
La delibera di esclusione non è appellabile.
f) I soci che cessano di far parte dell’Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III
(Organi dell’Associazione)

ART. 10
(Organi principali)
Sono organi dell’Aida: l’Assemblea Generale dei Soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario-Tesoriere, il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11
(L’Assemblea dei soci)
L’Assemblea Generale è sovrana ed è formata da tutti i soci che hanno diritto di voto.

I - Convocazione
a) L’Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno con le modalità descritte dal Regolamento.
b) L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
c) L’Assemblea è regolarmente costituita quanto sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quanto sono presenti o rappresentati almeno venti soci con diritto di voto.
d) Ogni socio avente diritto al voto può delegare per iscritto un altro socio. Ciascun socio votante non può essere latore di più di tre deleghe.
e) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando ottengono la maggioranza semplice dei voti validi (presenti più deleghe), salvo quando venga diversamente specificato dal presente Statuto (art. 21).

II - Compiti - I compiti dell’Assemblea dei soci sono:
a) la libera elezione delle seguenti cariche sociali: il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti con il relativo Presidenti.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato;
b) l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, completo di un rendiconto economico e finanziario;
c) l’esame e l’approvazione della Relazione Annuale del Presidente sull’attività dell’Associazione;
d) l’approvazione del Regolamento e le modifiche dello Statuto;
e) le adesioni di Aida ad associazioni italiane e straniere proposte dal Consiglio Direttivo;
f) l’esame delle proposte di nomina a soci onorari e loro approvazione a maggioranza semplice;
g) l’esame della proposta di nomina a Presidente onorario con approvazione a maggioranza semplice;
h) l’esame della proposta di scioglimento dell’Associazione presentata dal Consiglio Direttivo e sua approvazione a maggioranza assoluta.

ART. 12
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 11. II a).
Può essere eletto nel Consiglio Direttivo qualunque socio ordinario, fondatore o persona fisica delegata da un socio collettivo, avente diritto al voto. La persona delegata dall’ente è equiparata al socio ordinario; qualora cessi il rapporto con l’ente che lo ha delegato può diventare, su richiesta, socio ordinario quando sussistono le condizioni di cui al comma 5b).

I - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, che durano in carica per un periodo di tre anni e non sono rinnovabili per più di tre mandati consecutivi.
Elegge al suo interno, nella prima riunione, il Presidente dell’Associazione e il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi in seduta almeno tre volte all’anno e comunque ogni volta che venga convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre dei componenti.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente, in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da un consigliere delegato dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

II - Compiti
Il Consiglio Direttivo compie gli atti necessari al conseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinari amministrazione. A questo fine ha la facoltà di conferire deleghe al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a) è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci;
b) prepara il bilancio preventivo e consuntivo delle spese da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
c) elabora l’ordine del giorno delle riunioni e la data della convocazione dell’Assemblea dei soci;
d) delibera sull’ammissione dei soci ordinari e collettivi, nonché sulla decadenza ed esclusione dei soci;
e) determina l’ammontare delle quote associative annuali;
f) nomina commissioni per lo studio e/o la modifica di aspetti procedurali e tecnici necessari all’attuazione delle finalità dell’Associazione;
g) delibera la costituzione dei gruppi e delle sezioni di lavoro;
h) nomina, su proposta del Presidente, i soci onorari, salvo ratifica dell’Assemblea;
i) decide sulla nomina dei responsabili delle pubblicazioni societarie e redige le norme per la collaborazione delle stesse pubblicazioni;
l) il Presidente convoca il Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere prima di ogni Assemblea ordinaria, per la revisione del bilancio preventivo e consuntivo e dei libri contabili;
m) delibera su ogni operazione che comporti oneri finanziari;
n) ratifica le delibere del Presidente.

ART. 13
(Il Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
a) Ha la rappresentanza legale dell’Aida e ne dirige e coordina l’attività.
b) Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e ne assume la Presidenza durante le loro riunioni.
c) Redige la Relazione annuale sull’attività dell’Associazione.

ART. 14
(Il Vicepresidente)
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
Sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di assenza, di impedimento o quando è, dallo stesso, delegato.

ART. 15
(Il Segretario-Tesoriere)
Il Segretario-Tesoriere viene scelto dal Consiglio direttivo tra i soci su proposta del Presidente. Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
a) Assiste il presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.
b) Ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione e compie tutte le attività relative alla gestione dell’Associazione che non siano espressamente demandate al Presidente e Vicepresidente.
c) Collabora col Presidente e il Consiglio Direttivo alla preparazione del bilancio preventivo e consuntivo.
d) Cura ed è responsabile della tenuta dei libri contabili.
e) Segue l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
f) Redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
g) Offre assistenza ai Gruppi di studio nelle pratiche di segreteria.
h) Gestisce ed è responsabile dell’archivio dei soci e degli atti amministrativi dell’Associazione.
i) Cura l’invio tempestivo degli avvisi di convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
l) Assicura l’invio delle pubblicazioni e degli altri documenti cui i soci hanno diritto.
m) Riscuote le quote associative e tutte le altre rimesse a qualsiasi titolo pervenute all’Associazione.
Per assolvere ai suoi compiti, il Segretario-Tesoriere è affiancato da uno o più aiuti di segreteria che possono essere reclutati anche al di fuori degli aderenti all’Associazione ed essere eventualmente retribuiti su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Il Comitato Esecutivo)
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere compongono il Comitato Esecutivo che attua le linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo.
Conservando l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per le delibere, è responsabile esecutivo dei punti a, b, c, d, e, dell’art. 12 dello Statuto.
È responsabile delle decisioni e attuazioni su espressa delega da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 17
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri tra cui il Presidente, che sono eletti dall’Assemblea dei soci insieme a due revisori supplenti. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e attesta la rispondenza tra il bilancio e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di Legge, assumendo la corresponsabilità legale sulla corretta conduzione amministrativa dell’Associazione.
Pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti:
1) assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci, in modo particolare ed obbligatoriamente quando si discute il bilancio consuntivo e preventivo;
2) ha libero accesso ai libri e alle scritture contabili della Segreteria-Tesoreria ed a tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute;
3) accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociali, ricevuti dall’Associazione in pegno, cauzione o custodia;
4) presenta all’Assemblea dei soci una relazione sul bilancio consuntivo che ha esaminato e controllato.

ART. 18
(Decadenza dalle cariche sociali)
La carica sociale può decadere per perdita della qualità di socio, come dall’art. 9 di questo Statuto.
Può decadere inoltre per:
1) volontarie dimissioni;
2) mozione di sfiducia deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta;
3) mozione di sfiducia deliberata dalla totalità del Consiglio Direttivo, salvo il soggetto della mozione;
4) impedimenti a continuare l’incarico.
Nel caso di decadenza verrà nominato come sostituto il primo nome nella graduatoria dei non eletti per la medesima carica nell’ultima elezione.
In caso di mancanza o insufficienza di nominativi corrispondenti a tali requisiti verrà convocata una nuova Assemblea per la rielezione delle cariche vacanti.

ART. 19
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo completo di un rendiconto economico e finanziario, che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci, unitamente alla propria relazione entro il 30 aprile, salvo particolari circostanze che ne determinano unoslittamento non superiore ai due mesi da giustificare con dettagliata motivazione.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedeono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

TITOLO IV
(Gruppi di studio e pubblicazioni societarie)

ART. 20
(Gruppi di studio e Sezioni di lavoro)
L’Aida per il conseguimento delle sue finalità promuove o propone l’organizzazione di Gruppi di studio finalizzati a svolgere attività di studio su particolari problemi.
I Gruppi di studio sono istituiti su approvazione del Consiglio Direttivo.
Essi svolgono compiti e attività di studi, ricerche e quanto altro si ritenga necessario per la realizzazione di progetti.
Si possono costituire Gruppi di studio anche per compiti riguardanti attività di supporto o di consulenza ai sensi dell’art. 2 punto g).
I Gruppi di studio ufficialmente istituiti devono dichiarare il nome del coordinatore, un programma di lavoro e tempi di attuazione, i nomi dei soci aderenti, eventuali seminari o pubblicazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento.
A giudizio del Consiglio Direttivo può essere considerata anche l’eventuale attribuzione ai Gruppi di fondi per lo svolgimento di attività particolari. I Gruppi possono utilizzare gli uffici della segreteria per aspetti organizzativi che riguardano tutti gli associati.
In particolare aree culturali afferenti le varie branche della scienza della documentazione in cui siano operanti Gruppi di studio, l’Associazione può promuovere e organizzare Sezioni di lavoro finalizzate ad un coordinamento dell’attività.
Ciascuna Sezione è istituita dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle competenze tecniche e professionali dei soci e delle finalità dell’Aida, indicate espressamente dall’art. 1 del presente Statuto.
Ogni Sezione di lavoro è presieduta, sentito il parere dei coordinatori dei Gruppi di studio, da un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 21
(Pubblicazioni societarie)
L’Aida pubblica un organo periodico nonché opere monografiche, in proprio o in collaborazione con altri enti. Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili delle pubblicazioni societarie e redige le norme per la collaborazione dei soci o di collaboratori esterni alle pubblicazioni societarie (cfr. art. 12, punto i).

TITOLO V
(Disposizioni generali)

ART. 22
(Scioglimento dell’Associazione)
Sullo scioglimento dell’Associazione, comunque si giunga a tale decisione, è competente soltanto l’Assemblea dei soci, che deve essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’assenso della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (art. 3).
A seguito della decisione dello scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci, procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà la norma per la liquidazione.
In tal caso il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, verrà obbligatoriamente devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposte dalla Legge.

ART. 23
(Modifiche dello Statuto)
Modifiche al presente Statuto possono essere richieste da:
1) almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
2) la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
Le modifiche richieste, circostanziate e motivate per iscritto, sono sottoposte all’Assemblea dei soci. Per la loro attuazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti o rappresentanti in un Assemblea regolarmente costituita.

ART. 24
(Regolamento)
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto è approvato dall’Assemblea dell’Aida, su proposta del Consiglio Direttivo e con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 22.

ART. 25
Per quanto non è previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme di legge in materia di Associazioni private.


Last modified 2003-03-26