CERTIDoc - FAQ


Perché è utile o importante disporre di un certificato europeo?
È un elemento "forte" di riconoscimento per i professionisti dell'informazione-documentazione; si tratta di mostrare la propria professionalità di fronte ai datori di lavoro o ai colleghi entro l'organismo nel quale si lavora; è un elemento di riconoscimento di fiducia; è anche l'occasione di fare il punto o il bilancio delle proprie competenze, specialmente quando non si possiede un diploma professionale o quando questo diploma è stato conseguito molti anni addietro.
Per gli esperti, questa dimensione europea dell'Eurocertificato di competenza può facilitare la mobilità professionale o, per i consulenti, costituire un aggio commerciale.
Quando saranno rilasciati i primi certificati europei?
Normalmente, i primi certificati europei saranno rilasciati nel corso del primo semestre del 2005; i dossier di richiesta di certificazione possono essere depositati fin da ora presso certi organismi certificatori.
A quali condizioni dovranno soddisfare i richiedenti?
La ricevibilità di una richiesta di certificazione si appoggia sui seguenti criteri:
- aver acquisito le conoscenze di base nel settore dell'informazione-documentazione;
- esercitare un lavoro o un impiego nel settore dell'informazione-documentazione da almeno tre anni, due dei quali al livello richiesto (cinque anni per gli esperti);
- dimostrare che si utilizzano regolarmente le proprie conoscenze e le proprie abilità (saper-fare, know-how) e che si segue l'evoluzione delle tecniche e dei metodi in opera nel settore dell'informazione-documentazione;
- auto-valutarsi sulla base dei campi di competenza descritti nell'Euroguida I&D (versione 2004) e dar prova che si è padroni delle abilità richieste per il livello desiderato.
Che cosa s'intende per "aver acquisito le conoscenze di base"?
Un professionista, qualunque sia il suo contesto lavorativo e la sua specialità o il suo profilo di competenza, deve conoscere il vocabolario della professione ed essere in grado di nominare un certo numero di "materie primarie" (i tipi di documenti, per esempio), di tecniche (l'indicizzazione per materia, per esempio) o di strumenti (uno schema di classificazione, per esempio), e darne la definizione comunemente accettata. Deve anche mostrare di conoscere le principali regole dell'arte della professione (in particolare, le norme). I generale, tutto ciò viene acquisito nel quadro della formazione professionale, o mediante la lettura, la partecipazione a conferenze, il tutoraggio, eccetera.
Bisogna possedere un titolo di studio specifico?
No, non è necessario. La certificazione europea non è una attestazione di conoscenze, ma una validazione di ciò che si è appreso per esperienza, del saper-fare, delle pratiche professionali. Bisogna dimostrare che le conoscenze acquisite sono state effettivamente ed efficacemente messe in opera nel quadro del proprio lavoro o nel corso della successione degli impieghi svolti. Si tratta di un dispositivo aperto a tutte le professioni (esclusi i debuttanti!)
E se uno è alla ricerca di un impiego?
Qualora un richiedente lavori nel settore dell'informazione-documentazione da meno di un anno prima della data del deposito del suo dossier,  la sua richiesta è del tutto recepibile (sotto riserva che gli altri criteri di ricevibilità siano anch'essi soddisfatti).
Nel quadro di una riconversione, ho seguito un certyo numero di stage di formazione: posso richiedere il certificato?
Non nell'immediato. La formazione è un "in più" importante, ma bisogna portare la prova che le conoscenze acquisite siano state effettivamente messe in pratica. Bisognerà dunque attendere tre anni per chiedere la certificazione.

Tuttavia, se si tratta di una formazionea tempo parziale o di un percorso costruito a partire da più stage, la durata della formazione potrà essere presa in considerazione nei tre anni richiesti.

Come dimostrare che si ha raggiunto il livello richiesto?
Il richiedente deve dapprima prendere conoscenza dell'Euroguida I&D. Per ogni campo di competenza, deve indicare, tra i quattro proposti, il livello che ritiene di possedere in funzione della descrizione delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano ciascun livello. "Possedere" significa avere un'esperienza pratica reale che si può dimostrare o provare con risultati verificabili: un prodotto d'informazione, la pratica quotidiana di una prestazione, la messa in opera a più riprese di un metodo descrivibile, eccetera. Ma queste "prove" del saper fare devono essere "connesse" alle regole d'arte della professione e a bisogni definiti. Queste "prove" devono essere inserite nel dossier con dei commenti destinati al Giurì. Esse saranno confrontate con le spiegazioni fornite dal richiedente nel corso dell'incontro orale o di altri modi di indagine.
Sulla base di quale versione dell'Euroguida I&D è rilasciata l'eurocertificazione?
La certificazione europea è conferita sulla base dell'Euroguida I&D edita nel 2004 (per le versioni francese, inglese, tedesca e spagnola - per quella italiana, nel 2005). Questa versione tiene conto dell'evoluzione della professione in questi ultimi anni: sono comparse esigenze nuove e sono stati necessarie delle modifiche per tener conto dell'esperienza dei diversi organismi certificatori partecipanti al consorzio CERTIDoc. In particolare, il referenziale tiene conto soprattutto della diversità dei "mestieri" coperti dal settore dell'informazione-documentazione. Questo referenziale costituisce il nucleo del processo di valutazione.
Che cosa deve contenere un dossier di richiesta? Sarà difficile riempirlo?
Un dossier di richiesta di certificazione comporta una parte amministrativa (le coordinate del richiedente, informazioni sulla sua situazione professionale e sulla formazione ricevuta, un impegno a rispettare il Regolamento generale, eccetera), una scheda descrittiva del percorso professionale, la scheda di auto-valutazione, degli attestati, delle "prove" delle abilità acquisute (saper-fare), degli esempi di cose realizzate, eccetera.

Non è veramente difficile riempirlo, ma la costituzione del dossier necessita di un piccolo investimento in tempo per radunare e formattare l'insieme dei documenti o delle prove che faranno da appoggio alle dichiarazioni fatte sulla scheda di auto-valutazione.

Come funziona la valutazione?
Funziona in due tempi. Dopo la verifica amministrativa sulla completezza del dossier, il Giurì ne valuta il contenuto, la coerenza tra le dichiarazioni e le giustificazioni addotte, la qualità delle prove apportate. A questo stadio, il Giurì può chiedere dei complementi d'informazione o delle prove complementari. Viene quindi calcolata una votazione media, a partire dalle votazioni attribuite a ciascun campo di competenza. In séguito, il postulante è convocato a un incontro della durata di circa un'ora. Gli verrà richiesto di difendere il suo dossier, rispondere puntualmente alle domande che gli verranno poste, dimostrare la sua professionalità. Il Giurì infine delibera e trasmette il suo parere al Comitato di certificazione, che rilascia o meno il certificato.
A quale organismo ci si deve rivolgere?
Ad uno qualsiasi degli organismi certificatori riconosciuti dal consorzio CERTIDoc (attualmente, tre: ADBS in Francia, SEDIC in Spagna, DGI in Germania). La scelta tra l'uno o l'altro organismo certificatore dipende dalla lingua che il candidato desidera utilizzare e dalla lingua di lavoro dell'organismo certificatore. Il certificato europeo rilasciato è identico. Prestare attenzione, tuttavia, al fatto che alcuni organismi possono non rilasciare certificati per qualcuno dei livelli di qualificazione.
La certificazione attualmente relativa a un'associazione continuerà a essere rilasciata?
In linea di principio, no. Gli organismi fondatori della certificazione europea non rilasciano ormai che eurocertificati.
Come conoscere le regole del sistema di certificazione europeo?
Le regole sono descritte in un "Regolamento generale" che è reso pubblico e diffuso a cura degli organismi certificatori riconosciuti. Sarà scaricabile, principalmente, dal sito http://www.certidoc.net. Per ottemperare alla trasparenza, tutti i documenti di riferimento saranno pubblicati e consultabili in linea, almeno nelle principali lingue europee.
Il certificato europeo vale per tutta la vita professionale?
No. Esso vale solo cinque anni, ma è rinnovabile mediante la fornitura di un dossier aggiornato ad ogni scadenza. Bisogna fornire la prova che si mantiengono aggiornate le proprie conoscenza e che si è inseriti in una dinamica progressiva. Alla scadenza, è possibile chiedere un livello superiore per proseguire la propria progessione professionale.
Siamo sicuri della competenza e dell'indipendenza dei valutatori?
Il reclutamento dei valutatori viene effettuato tra dei professionisti confermati che conoscono bene la professione e che posseggono un'esperienza di valutazione del personale. Per far parte del Giurì, i valutatori devono essere abilitati dall'organismo certificatore. Il reclutamento viene effettuato secondo regole stabilite a livello europeo dal consorzio CERTIDoc. Ai valutatori è fornita una formazione specifica al fine di garantire una relativa omogeneità tra i differenti Paesi e nel corso del tempo. Una "guida del valutatore" è loro fornita obbligatoriamente. Un valutatore non può far parte di un Giurì se è in relazione professionale diretta con il valutato. Un rappresentante del Comitato di certificazione assiste come osservatore alle riunioni del Giurì per rilevare eventuali anomalie procedurali. Un valutatore membro di un Giurì non può partecipare alla decisione del Comitato di certificazione.
Che succede in caso di insuccesso?
Di fronte alle deliberazioni del Giurì e degli argomenti addotti, è possibile che il Comitato di certificazione rifiuti di rilasciare il certificato per il livello richiesto. Esso può proporre al candidato un certificato a un livello inferiore o dargli una seconda possibilità lasciando al postulante un periodo di sei mesi per dimostrare l'acquisizione di una esperienza complementare. Altrimenti, il candidato dovrà attendere un anno prima di depositare un nuovo dossier di richiesta di certificazione. Naturalmente, qualora sia stato rifiutato da un organismo certificatore, non è autorizzato a presentare un dossier presso un altro organismo certificatore nel medesimo periodo.
Quanto costa?
La tariffazione, che copre i costi del dossier di valutazione, è propria a ciascun organismo certificatore. Essa può variare in funzione del livello di qualificazione richiesto.
Esiste una possibilità di ricorso?
Le decisioni possono essere contestate qualora si rilevi una palese disfunzione nelle procedure. Riferirsi al "Regolamento generale" per conoscere la prassi da seguire.
Esistono delle sanzioni in caso di frode?
Il Regolamento generale prevede delle sanzioni in caso di dichiarazioni menzognere o in caso di uso fraudolento del certificato.
Coloro che sono già certificati dall'ADBS, dalla SEDIC o dalla DGI, devono sottoporre un dossier completo e ripassare tutte le prove per conseguire il certificato europeo?
Sì, perché l'eurocertificazione si appoggia su un altro modo di valutazione. In ogni caso, la validità del certificato è limitata a cinque anni e dev'essere rinnovata. Questi certificati attuali cambieranno con il regime europeo.